Art. 1.

      1. Ai trattamenti pensionistici già a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, aventi decorrenza, originaria o di riliquidazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, compresa tra il 1o luglio 1982 e il 31 dicembre 1987, si applicano i miglioramenti previsti ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
      2. I trattamenti pensionistici riliquidati ai sensi del comma 1 secondo modalità applicative stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla data di decorrenza originaria.